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Versare la tassa sui rifiuti (TARI): dichiarazione per utenze domestiche

(urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1)
  • Servizio attivo
Procedimento di dichiarazione per utenze domestiche

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a chiunque (persona fisica o giuridica), occupi o detenga, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) locali (quindi tutte le strutture fissate al terreno e chiuse minimo su tre lati) o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani (ad esempio aree scoperte di utenze non domestiche che utilizzano queste zone come “accessorie” all'attività svolta come quelle utilizzate per il deposito delle merci).

La tassa sui rifiuti la paga chi occupa l'immobile indipendentemente se proprietario o inquilino in affitto.

Se l'immobile è utilizzato per periodi minori o uguali a sei mesi, per questo periodo l'imposta è dovuta per intero solo dal proprietario.

Approfondimenti

Il servizio è destinato a chi possiede, occupa o detiene, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.):

  • locali (quindi tutte le strutture fissate al terreno e chiuse minimo su tre lati)
  • aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani (ad esempio aree scoperte di utenze non domestiche che utilizzano queste zone come “accessorie” all'attività svolta come quelle utilizzate per il deposito delle merci).

Sono invece escluse:

  • le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi
  • le aree comuni condominiali descritte nel Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 1117, Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

La tassa sui rifiuti la paga chi occupa l'immobile indipendentemente se proprietario o inquilino in affitto.

Se l'immobile è utilizzato per periodi minori o uguali a sei mesi, per questo periodo l'imposta è dovuta per intero solo dal proprietario.

L'unità di misura su cui applicare la tariffa è la superficie calpestabile, cioè i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature. Per le utenze domestiche la tariffa viene calcolata in base alla superficie calpestabile dell’alloggio e al numero di occupanti.

Il Comune di Muggiò ha applicato ed applica alle superfici dichiarate/accertate la c.d. “TA.RI. MONOMIA” prevista dall’articolo 1, comma 652, della Legge 27/12/2013, n. 147.

L’art. 14, del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TA.RI.), infatti, testualmente recita: “A norma dell’articolo 1, comma 652, della citata Legge 10/10/2014, n. 147, la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti. Fino alla realizzazione dei sistemi di misurazione puntale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico previsti dall’articolo 1, comma 667, della citata L. 147/2014:

a) le categorie di utenza domestica e non domestica continuano ad essere quelle individuate dall’articolo 9 del regolamento comunale per l’applicazione della tassa rifiuti solidi urbani (TA.R.S.U.),  riportate nell’Allegato B) al presente regolamento;

b) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche ed utenze non domestiche è ottenuta utilizzando i coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4a dell’Allegato 1) al D.P.R. 158/1999. Calcolando le quantità medie di produzione di rifiuti espresse in misura di kg/mq./anno per ciascuna categoria di utenza non domestica e moltiplicando le stesse per le superfici già censite ai fini TA.R.S.U./TA.R.E.S./TA.RI., si ottiene la quantità media di produzione dei rifiuti derivante dalle attività produttive. Per differenza è possibile calcolare la percentuale di incidenza delle utenze domestiche…omissis…”;

La tassazione ha come base imponibile esclusivamente i metri quadrati occupati con l’applicazione di alcune riduzioni previste dall’art. 19 del Regolamento Comunale:

a) abitazioni con unico occupante: riduzione del 33,33%;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e che l’interessato dichiari espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato: riduzione del 30%;

c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora all'estero, per più di sei mesi all'anno, a condizione che l’interessato dichiari espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato: riduzione del 30%;

d) agricoltori che occupano la parte abitativa del fabbricato rurale: riduzione del 30%.

e) abitazioni non locate o non date in comodato d’uso, possedute in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia: riduzione del 66,66%

Calcolare la TARI per una utenza domestica

Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la tariffa/mq. 

Calcolare la TARI per una utenza non domestica

Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la per la tariffa/mq. della categoria di appartenenza.

A tale somme occorre aggiungere un ulteriore 5% a comprendere il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (Decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, art. 19).

Come fare

Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.

Con la dichiarazione il contribuente mette a conoscenza il Comune di quelle variazioni, oggettive o soggettive, da cui consegue un diverso ammontare dell’imposta dovuta. La TARI infatti non viene applicata automaticamente sulla base dell'espletamento delle pratiche anagrafiche, ai fini dell'applicazione della tassa occorre presentare apposita dichiarazione indicando:

  • l'inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza
  • la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni
  • il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

La dichiarazione deve essere presentata:

  • per le utenze domestiche, nel caso di residenti da uno dei componenti maggiorenni del nucleo familiare e nel caso di non residenti da uno dei detentori/possessori a qualsiasi titolo
  • per le utenze non domestiche, dal legale rappresentante della ditta o società che occupa i locali
  • per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

Sono comunque valide le dichiarazioni TARSU, TIA e TARES già presentate e registrate in banca dati, salvo intervenute variazioni. Se non intervengono cambiamenti la dichiarazione vale anche per gli anni successivi.

Le tempistiche di dettaglio relative al versamento del tributo sono stabilite dal Regolamento comunale.

Dichiarazione di inizio, variazione o cessazione di occupazione unità immobiliare ai fini TARI (Tassa Rifiuti) per utenze domestiche
Copia del documento d'identità
Documentazione attestante il titolo di erede o tutore legale dell'intestatario del tributo
Documentazione attestante il titolo di possesso
Documentazione necessaria a dimostrare il diritto alle riduzioni o esenzioni
Planimetria catastale dei locali e delle aree
Documentazione cessazione

Costi

Tipo di pagamentoImporto
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
  • tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.

Cosa si ottiene

Il procedimento amministrativo si conclude positivamente senza l’emissione di un provvedimento. In caso contrario l’Amministrazione comunicherà l’esito negativo.

Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni

Accedi al servizio

Puoi ottenere informazioni sul servizio prenotando un appuntamento presso gli uffici

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio
Ultimo aggiornamento: 13/07/2026 09:50.08

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